Art. 4.

      1. Il decesso del paziente, ai fini del prelievo del cervello entro le dodici ore successive, deve essere verificato e certificato tramite registrazione elettrocardiografica continua di durata non inferiore a venti minuti; se tale procedura non è stata effettuata presso il luogo in cui il paziente è deceduto, dal medico che ha constatato il decesso, è effettuata e certificata presso il CR.